I PERMESSI RETRIBUITI E IL CONGEDO STRAORDINARIO
PREVISTI DALLA LEGGE 104/92.
COSA SONO, A CHI SPETTANO E IN CHE MISURA
La Legge 104/92, come modificata e aggiornata dalla Legge n. 183/2010, concede ai seguenti soggetti:
- Lavoratori con figli gravemente disabili;
- Lavoratori che assistono un familiare o affine entro il 2° grado gravemente disabile;
- Lavoratori con grave disabilità
la possibilità di usufruire di permessi retribuiti da parte dell’ Inps per un numero di 3 giorni al mese. Tali permessi possono essere frazionati anche ad ore, in base al tipo di contratto di lavoro
- Lavoratori dipendenti pubblici e privati,
- Persone con disabilità grave, occupate come lavoratori dipendenti;
- Genitori di figli in situazione di disabilità grave,occupati come lavoratori dipendenti. Le agevolazioni in questione variano a seconda che i bambini abbiano una età età inferiore a 3 anni o superiore;
- Genitori, coniuge, parenti o affini entro il 2° grado, occupati come lavoratori dipendenti.
Non possno usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori a domicilio;
- addetti ai lavori domestici e familiari;
- lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori parasubordinati.
I REQUISITI PER POTERE USUFRUIRE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92
- essere lavoratori dipendenti, anche part time;
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.
- la persona che si trova in situazione di disabilità grave certificata non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero 24 ore su 24 presso una struttura ospedaliera o simile che assicura assistenza sanitaria continuativa, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie opportunamente certificate
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- ricovero a tempo pieno di un minore (di età superiore a 3 anni) con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti certificato dai sanitari della struttura che lo ospita il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
I lavoratori con grave disabilità, i genitori lavoratori dipendenti con figlio gravemente disabile, i lavoratori dipendenti che assistono un familiare o affine entro il 2° grado gravemente disabile, hanno diritto:
- a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza che vi sia il loro consenso;
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui prestano la loro assistenza;
- Congedi parentali retribuiti
- Permessi retribuiti in giorni o frazionabili in ore.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche possono trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time sia verticale che orizzontale.
La possibilità di ridurre in part time l’orario di lavoro spetta a:
- Lavoratori del settore pubblico e privato.
- Lavoratori dipendenti che assistono il coniuge, figlio o genitore conviventi, gravemente malati.
- Lavoratori che convivono con un figlio portatore di handicap, anche senza gravità.
I permessi previsti dalla legge 104/92 possono essere riconosciuti ai lavoratori fino al secondo grado di parentela con il disabile o malato oncologico, più precisamente:
- Parenti di I° grado: genitori e figli.
- Parenti di II° grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli.
- Affini di I° grado: suocero/a, nuora, genero.
- Affini di II° grado: cognati.
Il diritto ad usufruire dei 3 giorni di permesso per assistere la persona disabile può essere riconosciuto anche a parenti e affini di terzo grado. Ciò nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona affetta da disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età, ovvero siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- Parenti di III° grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta
- Affini di III° grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
I permessi previsti dalla legge 104/92 sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Nel periodo di fruizione dei permessi si ha diritto all’assegno per il nucleo familiare. Nel computo della retribuzione giornaliera presa a riferimento dall’Inps per il calcolo dell’indennità sono incluse le ferie e la tredicesima mensilità. Pertanto il datore di lavoro non erogherà la tredicesima relativamente ai periodi in cui si è fruito dei permessi.
I permessi previsti dalla legge 104/92 vengono corrisposti dal datore di lavoro, che poi opera il conguaglio con l’Inps, mentre per gli operai agricoli vengono corrisposti direttamente dall’Istituto di previdenza.
La domanda per potere usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 deve essere presentata telematicamente all’Inps, direttamente oppure per il tramite di un Patronato che, gratuitamente offre la propria assistenza. La domanda deve essere corredata da uno dei seguenti documenti, in via alternativa:
- certificazione di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, rilasciata dall’Asl, (oppure dall’Inps in alcune Regioni). Nel caso in cui l’Asl o l’Inps non abbiano ancora rilasciato tale certificazione, l’interessato, può presentare in alternativa un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che ne attesti la situazione di gravità.
- Certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità che viene rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta valida, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con consegeuente assunzione di responsabilità da parte del medico di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.
- Certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/92 che può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.
- Certificazione provvisoria in caso di patologie oncologiche che è considerata idonea anche dopo solo 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti per l’accertamento dell’handicap dei malati oncologici è previsto un iter accelerato.
- Per i soli portatori di di sindrome di Down è possibile presentare certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del “cariotipo”
In alternativa ai permessi giornalieri è prevista la possibilità di richiedere il Congedo Straordinario, consistente in due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa. Quest’ultimo beneficio è frazionabile anche a giorni
Così come riportato sul portale dell’Inps, hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rapporto di lavoro part time);
- la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, con le eccezioni che abbiamo già visto a proposito dei permessi retribuiti.
Per quanto riguarda la certificazione necessaria a poter richiedere il congedo straordinario vale quanto detto a proposito della richiesta di permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92.
Il Congedo straordinario è corrisposto nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo stesso, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa sia per il diritto che per la misura della pensione.