Invalidità
FAQ previdenza e assistenza invalidiAssegno di invalidità
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Chi può accedere all'assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati. Non è prevista la possibilità di richiederlo da parte dei lavoratori del pubblico impiego, per i quali è prevista una disciplina speciale. Non vi è un requisito anagrafico minimo per il conseguimento della prestazione, ma solo un requisito di natura medico-legale ed uno di carattere contributivo.
Quali sono i requisiti sanitari per accedere all'assegno ordinario di invalidità?
Per avere diritto all’assegno, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, l’assicurato deve avere una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tale accertamento del requisito medico legale viene effettuato in relazione all’attività lavorativa confacente alle capacità dell’assicurato.
Quali sono i requisiti contributivi per accedere all'assegno ordinario di invalidità?
L’assegno può essere riconosciuto ai lavoratori assicurati da almeno 5 anni, a cui risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui 3 nel quinquennio precedente (156 contributi settimanali) la data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dell’assegno in questione.
Bisogna prestare attenzione al fatto, però, che dal computo dei contributi di cui sopra vanno esclusi:
- i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, quello che oggi è definito il congedo parentale;
- i periodi di lavoro subordinato all’estero che non siano protetti ai fini assicurativi da convenzioni o da accordi internazionali;
- i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
- i periodi di malattia superiori ad un anno;
- i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell’assicurazione Ivs, per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione.
Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo. Ciò comporta che l’arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l’individuazione del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.
Quale è la durata dell'assegno ordinario di invalidità?
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per un ulteriore triennio, qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla sua liquidazione. La domanda di conferma va presentata, a cura dell’interessato, entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima. Dopo che per tre volte consecutive è stato riconosciuto, l’assegno di invalidità è confermato in maniera automatica, ferma restando la facoltà di revisione da parte dell’Inps. Ciò comporta che dopo il terzo riconoscimento continuo non è più necessario presentare all’Inps la domanda di conferma dell’assegno.
E’ prevista la possibilità da parte dell’Inps, in qualsiasi momento, (anche dopo la conferma definitiva) di sottoporre a visita medica il titolare dell’assegno, ai fini della revisione dello stato di invalidità. Di norma tale verifica è rimessa alla libera determinazione dell’Inps. Mentre, invece, la revisione deve essere necessariamente disposta nel caso in cui risulti che nell’anno precedente il titolare dell’assegno di invalidità abbia percepito un reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo Inps (cioè per il 2021 poco più di 1.500 euro al mese).
A quanto ammonta l'assegno ordinario di invalidità?
L’importo dell’assegno è determinato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se risultano contributi versati antecedentemente all’anno 1996. Nell’ambito del sistema misto possiamo trovarci di fronte a due differenti metodi di calcolo:
- se risultano contributi versati per almeno 18 anni, entro il 31.12.1995, avremo l’assegno calcolato in base al sistema retributivo fino all’anno 2011, e a quello contributivo dall’anno 2012 in poi;
- se risultano meno di 18 anni di contributi versati entro 31.12.1995, avremo l’assegno calcolato con il sistema contributivo su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996.
Per coloro che risultano iscritti successivamente all’anno 1996 il calcolo è esclusivamente contributivo. In questo caso si prende a base per il calcolo il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età, laddove l’assicurato abbia un’età inferiore a quella appena indicata.
Cosa succede se l'assegno di invalidità risulta essere di importo inferiore al trattamento minimo?
Nell’ipotesi in cui l’assegno ordinario di invalidità risulti essere di importo inferiore al trattamento minimo ( per il 2021 € 515,58), lo stesso può essere integrato fino a raggiungere l’importo minimo previsto dalle singole gestioni previdenziali. Tale integrazione non spetta qualora il titolare dell’assegno abbia redditi personali assoggettabili all’Irpef superiori a due volte l’ammontare della pensione sociale ( per il 2021 € 11.967,28 ). Qualora il titolare della prestazione sia coniugato e non legalmente separato, l’integrazione non spetta quando i redditi assoggettabili all’Irpef, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori a tre volte l’ammontare della pensione sociale (per il 2021 € 17.950,42).
Gli assegni di invalidità liquidati esclusivamente con il sistema contributivo sono esclusi dalla regola dell’integrazione al trattamento minimo.
Se viene riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità si può continuare a lavorare e, contemporaneamente, continuare a percepire l'assegno?
Come abbiamo visto, l’assegno di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa. Tuttavia, qualora il reddito conseguito sia compreso tra € 26.783,64 ed € 33.479,55 ( in riferimento all’anno 2020), scatta una riduzione del 25% dell’importo dell’assegno, mentre se il reddito conseguito è superiore ad € 33.479,55 scatta una riduzione del 50%.
Oltre queste riduzioni è previsto che il datore di lavoro trattenga, per conto dell’Inps, il 50% della parte eccedente il trattamento minimo che per l’anno 2021 è pari a € 515,58 mensili. In caso di lavoro autonomo la quota non cumulabile con l’assegno è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Tale ultimo divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano, non si applica nel caso in cui l’assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.
E’ utile sottolineare, infine, che l’assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, per la quale è necessario produrre il certificato medico (SS3) rilasciato dal proprio medico di famiglia, e che lo stesso non è reversibile ai superstiti.
Invalidità civile
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Chi può accedere all'assegno ordinario di invalidità?
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile le persone affette da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo non sia inferiore al 33%, come previsto dalla Legge n. 118 del 30 marzo 1971.
ATTENZIONE: Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.
E’ necessario essere:
- cittadini italiani con residenza in Italia;
- cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Come si presenta domanda di invalidità civile?
La domanda per ottenere i benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile deve essere presentata all’INPS, esclusivamente utilizzando il canale telematico e previo rilascio di apposito certificato medico inviato all’Inps da parte di un Medico convenzionato.
Chi può essere considerato Invalido Civile?
- La persona (di età compresa tra i 18 e i 67 anni ) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono comprese le irregolarità psichiche e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%).
- I minori di 18 anni se hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.
- Il cittadino con più di 67 anni di età che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Questi ultimi vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.
- I ciechi civili e i sordi
Chi NON può essere considerato Invalido Civile?
- gli invalidi di guerra
- gli invalidi del lavoro (per i lavoratori privati)
- gli invalidi di servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate)
Quali sono i benefici per chi viene riconosciuto invalido civile, a seconda del grado di invalidità attribuito? (per i soggetti di età compresa fra i 18 e i 67 anni)
- inferiore al 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”.
- Dal 34%: si ha diritto alla concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.
- Dal 46%: oltre a quanto previsto al punto precedente, si ha diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento mirato.
- Dal 50%: oltre a quanto previsto ai punti precedenti,si ha diritto al congedo straordinario per cure, laddove previsto dal CCNL.
- Dal 67%: oltre a quanto previsto ai punti precedenti, si ha diritto all’esenzione parziale dal pagamento del ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta. In ogni caso questo tipo di esenzione varia a seconda delle Regioni.
- Dal 74%: oltre a quanto previsto ai punti precedenti, si ha diritto all’erogazione dell’ASSEGNO MENSILE, laddove in possesso dei requisiti di reddito richiesti. Si ha inoltre diritto, a determinate condizioni, a richiedere l’APE SOCIALE.
- 100%: oltre a quanto previsto ai punti precedenti, ad esclusione dell’assegno mensile, si ha diritto all’ erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ, laddove in possesso dei requisiti di reddito richiesti. Inoltre si ha diritto all’ esenzione anche del ticket farmaci.
- 100% più indennità di accompagnamento: la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, oltre ai benefici del punto precedente ha diritto all’ INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti. Tale beneficio viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.
Quali sono i benefici per i minorenni riconosciuti invalidi civile?
Innanzitutto va precisato che la domanda va presentata con le stesse modalità degli adulti, ma cambiano i criteri di valutazione, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.).
Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle condizioni di seguito indicate:
- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz.
Si ha diritto:
- ad ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale, in concessione gratuita, limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità;
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C;
- Indennità di frequenza;
- Indennità di comunicazione nella seconda condizione (con perdita uditiva superiore ai 60 decibel etc.).
- minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita
Si ha diritto:
- ad ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale, in concessione gratuita, limitatamente a quanto indicato nel verbale di invalidità.
- esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C
- Indennità di accompagnamento, incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ utile sapere che per i minori non viene indicata la percentuale di invalidità, ad eccezione dei minori di età superiore ai 15 anni, ai soli fini dell’iscrizione alle liste di collocamento mirato, se superano il 45% di invalidità civile.